Statuto

Titolo I: Costituzione, Sede, Scopi

Art. 1

è costituita, nell’ambito dei dettati della Costituzione Democratica della Repubblica Italiana e delle disposizioni vigenti, un’associazione riconosciuta senza fini di lucro che assume la denominazione di “ARESLab”, con sede in via Tiburtina 19, Roma.

Art. 2

L’associazione ha carattere volontario. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

Art. 3

Sono scopi e finalità dell’associazione: contribuire alla ricerca scientifica e a una sempre più ampia diffusione della conoscenza; nonché promuovere lo sviluppo culturale e sociale della società civile.

Art. 4

L’associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  1. Attività di ricerca scientifica relativa in particolar modo all’archeologia, alla storia dell’arte e, più in generale, a tutte le discipline finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali;

  2. Attività di formazione: mostre, convegni, incontri per l’insegnamento, conferenze e occasioni di diffusione culturale;

  3. Attività editoriale, nella forma di siti internet e di pubblicazioni scientifiche e divulgative, nonché qualsiasi mezzo che sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo per la diffusione dei risultati delle attività intraprese dall’associazione;

  4. Attività di comunicazione volta in particolare alla diffusione della conoscenza prodotta tramite le ricerche condotte all’interno dell’associazione e, più in generale, alla divulgazione del sapere.

  5. Organizzazione di altre attività culturali-sociali-ricreative varie;

  6. Avanzare proposte agli enti pubblici ed altre associazioni stipulando convenzioni e richiedendo contributi per le attività sopra descritte, dove conforme alle norme vigenti;

  7. Partecipare a consorzi per la gestione di iniziative culturali e strutture di carattere culturale;

  8. Ricercare sponsorizzazioni utilizzando le normative vigenti che regolano la materia;

  9. Acquistare beni occorrenti allo svolgimento della propria attività.

  10. Intraprendere attività di autofinanziamento per fare fronte ad eventuali spese organizzative delle attività comprese nei fini statutari.

Titolo II: Soci

Art.5

Il numero dei soci è illimitato e vi possono aderire i cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa. Il nuovo socio, per aderire all’associazione, dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo che delibererà in merito oppure ad un Consigliere a tal scopo delegato.

Art. 6

la quota di iscrizione annua è stabilita in 20 € per i soci ordinari e in 50 € annui per i soci sostenitori.

Art. 7

L’iscrizione a socio comporta l’osservanza del presente Statuto e degli atti deliberati dagli organi sociali.

Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo Statuto e dai regolamenti interni successivamente emanati. I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, di modifica dello Statuto, dei regolamenti e di nomina degli organi direttivi dell’associazione. I soci possono esprimere soltanto un voto.

Art. 8

Perdita della qualifica di socio: si perde lo stato di associato per decesso, per la non osservanza o il rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni, o se il proprio comportamento mina gli equilibri/relazioni esistenti all’interno dell’associazione. Delibera in tal senso il Consiglio Direttivo.

Titolo III: Organi decisionali

Art. 9

L’associazione è articolata nei seguenti organi:

  • Assemblea dei Soci

  • Consiglio Direttivo

  • Presidente

Art. 10

L’assemblea è costituita da tutti i soci. Approva il bilancio, indica le linee di sviluppo dell’Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organismi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con le finalità dell’Associazione. Delibera sulle modifiche statutarie. Elegge il Consiglio Direttivo.
Delle deliberazioni e decisioni prese dall’Assemblea ne verrà data adeguata informazione ai Soci per via telematica. L’Assemblea è convocata con annuncio scritto sul
forum dell’associazione e a mezzo posta elettronica certificata almeno 7 giorni prima della data di convocazione o ancora vi provvede in diverso modo il Consiglio Direttivo. L’assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e delle linee di sviluppo dell’associazione.

L’assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 25% approssimato per difetto dei soci. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 11

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti dai soci e restano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e ripartisce gli altri incarichi sociali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento di incarichi o missioni effettuate su preciso mandato. Il Consiglio Direttivo esegue il mandato esecutivo ricevuto e deliberato nel programma assembleare. Si riunisce di norma almeno 2 volte l’anno. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di gestire le varie attività dell’associazione, di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali, di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti che possono essere anche non soci prevedendo per queste prestazioni eventuali adeguati compensi e di compiere gli atti amministrativi necessari all’espletamento del mandato.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo predisporre ogni anno:

  1. il bilancio di previsione per l’anno successivo;

  2. redigere il rendiconto consuntivo dell’anno precedente;

  3. la relazione generale sull’attività  dell’Associazione;

  4. ammettere i Soci Ordinari, previa loro domanda di ammissione;

  5. nominare i Soci Onorari.

Art. 12

Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e documenti per conto dell’associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spetteranno ad un suo delegato.

Art. 13

I mezzi finanziari dell’associazione sono rappresentati dalle quote associative versate dai soci, dai contributi elargiti e da eventuali proventi delle attività svolte.

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione.

Art.14

La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa da almeno la metà più uno dei soci iscritti. Tale assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci.

Art. 15

In caso di scioglimento l’assemblea dei soci delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo non potrà in nessun caso essere suddiviso tra i soci ma sarà devoluto ad un ente benefico o ad altre associazioni con finalità analoghe alle proprie.

Titolo IV: Norme Finali

Art. 16

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Art. 17

Le diverse attività dell’associazione potranno essere disciplinate – qualora il consiglio direttivo ritenga opportuno – tramite appositi regolamenti redatti dal consiglio direttivo stesso e ai quali sia i soci che gli eventuali soggetti terzi coinvolti dovranno attenersi.